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IA, lavoro e vigilanza: che cosa richiede il decreto legislativo 179/2026

Il decreto 179/2026 precisa autorità, sanzioni e responsabilità nell'uso dell'IA. Le regole sul lavoro, sulla sicurezza e sulla formazione si leggono insieme alla legge 132/2025 e al calendario vigente dell'AI Act.

Antonio Silvestro Amodeo · 28 ottobre 2026 · Il post su LinkedIn

Illustrazione: una persona di spalle confronta un fascicolo e un monitor prima di decidere; oltre la vetrata dell'ufficio si vede un laboratorio con banco di lavoro e attrezzature.

La decisione finale sul rapporto di lavoro spetta a una persona fisica che abbia un potere effettivo e autonomo. Lo stabilisce l'articolo 41 del decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, entrato in vigore il 23 ottobre 2026, quando il datore di lavoro si avvale di sistemi di intelligenza artificiale. La disposizione riguarda anche i provvedimenti disciplinari e le valutazioni delle prestazioni; il comma 4 dichiara nulle le decisioni adottate in violazione della regola. Per un'organizzazione, questa regola richiede di esaminare come si decide. Individuare chi firma un provvedimento è soltanto una parte della verifica: occorre comprendere se quella persona possa valutare il risultato del sistema, discostarsene e motivare la scelta. Il decreto collega questo problema alla vigilanza, alla sicurezza del lavoro e alla formazione. La lettura utile per chi dirige parte dai processi nei quali l'IA viene impiegata.

Tre atti da leggere insieme

Il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, generalmente chiamato AI Act, disciplina sistemi, modelli e soggetti della relativa catena di utilizzo. La legge 23 settembre 2025, n. 132, recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale", in vigore dal 10 ottobre 2025, stabilisce principi nazionali e disposizioni settoriali. Il decreto legislativo 179/2026 precisa poteri delle autorità, sanzioni e regole applicative, nel quadro della delega dell'articolo 24 della legge 132/2025.

L'articolo 1, comma 2, della legge 132/2025 ne impone l'interpretazione conforme al regolamento europeo. L'articolo 3, comma 5, precisa che la legge non introduce nuovi obblighi per sistemi e modelli rispetto a quelli europei. Questa previsione va letta insieme agli articoli che regolano l'attività di datori di lavoro, professionisti e amministrazioni: non consente di ignorarne le prescrizioni.

Il regolamento (UE) 2026/1744 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 luglio 2026, ha modificato il calendario dell'articolo 113 dell'AI Act con l'articolo 1, punto 40.

Nel testo vigente dell'articolo 113, i capi I e II si applicano dal 2 febbraio 2025, salvo le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettere b bis) e b ter), e paragrafi 1 bis e 1 ter, applicabili dal 2 dicembre 2026. Il capo III, sezione 4, i capi V, VII e XII e l'articolo 78 si applicano dal 2 agosto 2025, con l'eccezione dell'articolo 101. La data generale di applicazione resta il 2 agosto 2026, fatte salve le deroghe previste dalla stessa disposizione.

Per il capo III, sezioni 1, 2 e 3, escluso l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 113 distingue il 2 dicembre 2027 per i sistemi dell'articolo 6, paragrafo 2, collegati all'allegato III, e il 2 agosto 2028 per quelli dell'articolo 6, paragrafo 1, collegati all'allegato I. Restano da considerare le disposizioni transitorie dell'articolo 111. Queste date non sospendono le regole italiane già vigenti sul rapporto di lavoro. L'articolo 2, paragrafo 11, dell'AI Act ammette disposizioni nazionali più favorevoli alla protezione dei lavoratori nell'impiego di sistemi di IA.

La classificazione europea e la disciplina del processo hanno quindi funzioni diverse. Per stabilire gli obblighi applicabili servono il ruolo dell'organizzazione, la destinazione d'uso e le caratteristiche del sistema, secondo gli articoli 2, 3 e 6 dell'AI Act. Per verificare la legittimità di una decisione lavorativa occorre anche applicare l'articolo 41 del decreto.

I principi dell'articolo 3 della legge 132/2025 comprendono protezione dei dati, non discriminazione, accuratezza e intervento umano; il comma 6 richiede cybersicurezza lungo il ciclo di vita. Il risultato operativo è un esame congiunto del sistema e dell'attività nella quale viene utilizzato.

Chi controlla e con quali competenze

L'Agenzia per l'Italia digitale, AgID, è l'autorità nazionale di notifica ai sensi dell'articolo 4 del decreto 179/2026. Valuta, designa e notifica gli organismi di valutazione della conformità e ne monitora l'attività. L'articolo 13 disciplina questi poteri, compresi i controlli sul mantenimento dei requisiti degli organismi notificati. Questa funzione va distinta dalla vigilanza sui sistemi utilizzati dalle organizzazioni.

L'articolo 5 del decreto attribuisce la vigilanza del mercato all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ACN, e ripartisce specifiche competenze. La Banca d'Italia interviene sui sistemi ad alto rischio impiegati nei finanziamenti e nei servizi finanziari di propria competenza; la Commissione nazionale per le società e la borsa, CONSOB, e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, IVASS, intervengono nei rispettivi ambiti. Il Garante per la protezione dei dati personali è autorità di vigilanza nei casi dell'articolo 74, paragrafo 8, dell'AI Act. Restano ferme le sue competenze sulla protezione dei dati, come precisa l'articolo 20, comma 4, della legge 132/2025. La ripartizione nazionale fa salve le competenze dell'Ufficio europeo per l'IA previste dagli articoli 75, 88 e 89 dell'AI Act, secondo l'articolo 5 del decreto.

L'ACN è anche punto di contatto unico, secondo l'articolo 6 del decreto. Gli articoli 7, 8 e 9 disciplinano cooperazione e coordinamento: un prodotto soggetto anche alla normativa europea di armonizzazione può richiedere attività congiunte con le autorità settoriali. Per individuare l'interlocutore competente, l'etichetta commerciale "IA" non basta.

Gli articoli 15 e 16 regolano poteri ispettivi e misure dell'ACN. L'articolo 18 prevede reclami alle autorità competenti e la trasmissione d'ufficio di quelli presentati all'autorità sbagliata. Alcune modalità procedurali sono demandate ad atti attuativi: il decreto attribuisce i poteri e ne dispone la successiva regolazione.

Anche il registro nazionale ha un perimetro preciso. L'articolo 14 riguarda i sistemi ad alto rischio dell'allegato III, punto 2, dell'AI Act, non tutti i sistemi impiegati in Italia. Le modalità sono affidate a un decreto del direttore generale dell'ACN, d'intesa con AgID.

Sanzioni e misure correttive

L'articolo 23 del decreto 179/2026 distingue quattro gruppi di violazioni, salvo che il fatto costituisca reato. Gli importi sono massimali: l'autorità deve determinare la sanzione nel caso concreto, secondo i criteri richiamati dal comma 6.

  • Per le pratiche vietate dall'articolo 5 dell'AI Act, il comma 1 prevede fino a 35 milioni di euro oppure, se superiore, fino al 7 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.
  • Per gli obblighi europei specificamente elencati dal comma 2, tra cui quelli degli articoli 16, 26 e 50 dell'AI Act, il limite è di 15 milioni di euro oppure, se superiore, del 3 per cento del fatturato.
  • Per informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti fornite in risposta a una richiesta degli organismi notificati o delle autorità competenti, il comma 3 prevede fino a 7,5 milioni di euro oppure, se superiore, fino all'1 per cento del fatturato.
  • Per gli obblighi degli articoli 27 e 86 dell'AI Act, il comma 4 prevede fino a un milione di euro oppure, se superiore, fino allo 0,5 per cento del fatturato.

Per piccole e medie imprese (PMI), microimprese e start-up innovative, l'articolo 23, comma 7, richiama il criterio dell'articolo 99, paragrafo 6, dell'AI Act: si considera il valore inferiore fra il massimale in cifra fissa e quello percentuale sul fatturato. Occorre inoltre verificare che l'obbligo contestato fosse applicabile al sistema e al soggetto nel momento della condotta.

Per violazioni di scarsa offensività o pericolosità, l'articolo 22 consente misure alternative alla sanzione pecuniaria. L'autorità può ordinare di eliminare l'infrazione e di non ripeterla oppure, se è cessata, adottare una dichiarazione pubblica sulla violazione e sul responsabile. La scelta dipende dalla valutazione dell'autorità; non è un diritto a ricevere prima un avvertimento.

L'inosservanza dell'ordine comporta le conseguenze del comma 2 dello stesso articolo, con aumento sino a un terzo entro i massimali. L'articolo 24 prevede contestazione, provvedimento motivato e pubblicazione, con le ipotesi di anonimizzazione indicate dalla norma.

La decisione sul lavoratore deve essere effettivamente umana

L'articolo 41, comma 1, del decreto 179/2026 riguarda le decisioni finali sulla costituzione, modificazione e risoluzione del rapporto di lavoro, comprese quelle disciplinari e le valutazioni delle prestazioni. Il datore assicura che non siano adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato. La decisione definitiva resta a una persona fisica con potere effettivo e autonomo; il consenso del lavoratore non consente di derogare a questa regola.

Il richiamo all'effettività impedisce di ridurre il controllo alla presenza di un nominativo nella procedura. Sul piano organizzativo, conviene verificare se il decisore riceva informazioni sufficienti, disponga del tempo necessario e possa rifiutare la proposta del sistema. Sono criteri pratici per esaminare l'autonomia richiesta dalla norma, non un nuovo elenco legale di adempimenti.

La disposizione contiene un'esclusione da leggere precisamente. Le attività di ricerca e selezione delle candidature, anche quando comportano la mancata ammissione alle fasi successive, non rientrano nelle decisioni finali sulla costituzione del rapporto. L'esclusione non equivale a un'esenzione generale della selezione automatizzata: restano i principi di dignità, riservatezza e non discriminazione del comma 2, la disciplina dei dati personali e le disposizioni europee applicabili.

Prima dell'avvio del trattamento, il comma 3 richiede al datore di assolvere gli obblighi informativi previsti dall'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, nel perimetro della disposizione richiamata sui sistemi integralmente automatizzati. Il lavoratore può inoltre ottenere, a richiesta e attraverso una persona fisica, una motivazione intelligibile della decisione, comprensiva dell'eventuale incidenza dell'IA e dei principali parametri considerati.

La motivazione deve pertanto permettere di comprendere il rapporto fra il risultato del sistema e la decisione. Riprodurre un punteggio non spiega, da solo, perché quel punteggio abbia condotto a un determinato provvedimento. Questa è una conseguenza organizzativa del diritto riconosciuto dal comma 3.

Il comma 4 stabilisce espressamente la nullità del licenziamento intimato in violazione del comma 1 e delle altre decisioni adottate dal datore in violazione della stessa disposizione. La conseguenza non riguarda soltanto il possibile intervento dell'autorità di vigilanza.

Restano fermi l'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione dei dati personali, e i diritti richiamati dall'articolo 41, comma 3. L'analisi del processo decisionale deve quindi essere coordinata con quella del trattamento dei dati.

L'IA entra nella valutazione dei rischi sul lavoro

L'articolo 42, comma 2, del decreto 179/2026 indica quando l'uso dell'IA rileva nella valutazione dei rischi dell'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La previsione riguarda i sistemi che incidono sull'organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione oppure sulle decisioni rilevanti per la sicurezza.

Il criterio è l'effetto sull'attività lavorativa. La verifica non può fermarsi al rischio informatico o alla qualifica commerciale del software. Un sistema che distribuisce compiti o propone ritmi di esecuzione richiede, per esempio, di esaminare come tali indicazioni si traducano nelle condizioni di lavoro. È un criterio di analisi, non l'affermazione che ogni impiego dell'IA produca lo stesso rischio.

Per applicare la disposizione, è utile ricostruire quali indicazioni il sistema produca, chi le riceva e quali conseguenze seguano a un errore o a un'indicazione non adeguata al contesto. La valutazione può così considerare l'interazione fra tecnologia, organizzazione e persone, invece di aggiungere al documento un riferimento generico all'intelligenza artificiale.

Il comma 3 assegna ai datori di lavoro l'obbligo di assicurare informazione e formazione adeguate sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione adottate. Il contenuto richiesto è quindi legato all'uso effettivo. Un'informazione generale sulle capacità dei modelli non esaurisce, da sola, la formazione sui rischi dello specifico sistema.

Conviene coinvolgere nella ricognizione le funzioni che conoscono il processo operativo, la sicurezza sul lavoro e il funzionamento tecnico della soluzione. L'obiettivo è individuare gli effetti da valutare e le misure pertinenti, senza attribuire alla tecnologia capacità preventive che non siano state verificate.

Professioni, formazione ed equo compenso

Per le professioni intellettuali, l'articolo 13 della legge 132/2025 limita l'uso dell'IA alle attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione. Il comma 2 richiede di comunicare al destinatario della prestazione le informazioni sui sistemi utilizzati, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

La comunicazione al cliente e la verifica del risultato sono problemi distinti. Informare sull'uso del sistema non dimostra che il professionista abbia controllato dati, riferimenti e conclusioni. Come misura organizzativa, è opportuno definire quali parti della prestazione possano essere assistite e quali riscontri siano necessari prima di utilizzare il risultato.

L'articolo 47 del decreto 179/2026 include l'IA nella formazione iniziale e continua degli ordini professionali. I contenuti comprendono funzionamento e limiti dei sistemi, disciplina giuridica e responsabilità deontologiche. Il comma 3 prevede un monte ore minimo per ciascun periodo di valutazione della formazione continua, ma non stabilisce un numero di ore uguale per tutte le professioni.

Il comma 5 assegna ai consigli nazionali e agli organismi competenti sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, avvenuta il 23 ottobre 2026, per adeguare regolamenti o atti organizzativi. Il comma 4 estende le disposizioni ai percorsi delle forme aggregative delle associazioni professionali non regolamentate, alle condizioni indicate dalla norma.

L'alfabetizzazione europea conserva un piano distinto: l'articolo 4 dell'AI Act vigente richiede a fornitori e deployer, ossia i soggetti che utilizzano sistemi sotto la propria autorità nell'attività professionale, misure per sostenere lo sviluppo delle competenze del personale e delle persone che operano per loro, senza imporre di garantire uno specifico livello per ciascuna persona.

L'articolo 49 del decreto consente una modulazione dell'equo compenso secondo parametri legati alla classificazione di rischio del sistema. Non stabilisce una riduzione automatica del compenso per l'uso dell'IA. Il comma 2 demanda l'integrazione dei parametri ai decreti previsti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto 179/2026.

Sanità: decisione clinica, dati e competenze

L'articolo 7 della legge 132/2025 riserva agli esercenti la professione medica la decisione nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica. I sistemi di IA svolgono una funzione di supporto. Lo stesso articolo vieta criteri discriminatori nell'accesso alle prestazioni, riconosce all'interessato il diritto di essere informato e richiede che sistemi e dati impiegati siano affidabili, periodicamente verificati e aggiornati.

Per la direzione sanitaria, il controllo riguarda quindi anche le condizioni nelle quali il professionista utilizza il risultato. È opportuno distinguere l'uso previsto dal fornitore, quello autorizzato nell'organizzazione e quello effettivamente praticato. La distinzione permette di individuare eventuali usi non esaminati e di orientare verifiche e formazione.

La ricerca ha una disciplina specifica. L'articolo 8 della legge 132/2025 individua soggetti e finalità dei trattamenti per ricerca e sperimentazione sanitaria, regola l'uso secondario dei dati e mantiene obblighi informativi e garanzie. Per i trattamenti dei commi 1 e 2, il comma 5 richiede comunicazione al Garante e consente l'avvio dopo trenta giorni, se non interviene un provvedimento di blocco. Non è un'autorizzazione indistinta a trasferire dati clinici a qualunque servizio di IA.

Il decreto interviene anche sulle competenze sanitarie. L'articolo 47, comma 6, rinvia a un accordo in Conferenza Stato-Regioni per includere i percorsi sull'IA nell'educazione continua in medicina (ECM). L'articolo 51, comma 3, affida alla Commissione nazionale per la formazione continua la definizione della percentuale dell'obbligo formativo individuale triennale da destinare a tali percorsi.

Il comma 4 dello stesso articolo affida all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, AGENAS, l'individuazione dei programmi da inserire nella formazione manageriale. Per questi interventi il decreto stabilisce termini di sei mesi dalla propria entrata in vigore. Occorre distinguere l'indirizzo normativo già stabilito dalla quantificazione e dall'organizzazione demandate agli atti competenti: il testo non indica una percentuale ECM già uniforme e immediatamente utilizzabile.

Pubblica amministrazione e giustizia

L'articolo 14 della legge 132/2025 richiede alle pubbliche amministrazioni conoscibilità del funzionamento e tracciabilità dell'utilizzo dell'IA. La funzione è strumentale e di supporto all'attività provvedimentale; la persona conserva autonomia e potere decisionale e resta responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti nei quali il sistema viene utilizzato.

Il comma 3 richiede misure tecniche, organizzative e formative. Per applicarlo, è utile esaminare il passaggio fra risultato algoritmico e atto amministrativo: chi verifica i dati, come vengono esaminati gli errori e quali elementi permettono di ricostruire l'utilizzo del sistema. Acquistare una soluzione non risolve queste attribuzioni.

L'articolo 40 del decreto 179/2026 affida al Ministro per la pubblica amministrazione indirizzo e coordinamento delle politiche formative e prevede linee guida sul quadro minimo di competenze, sentite AgID e ACN e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni. È una previsione attuativa distinta dalle misure già richieste alle amministrazioni dalla legge.

Nell'attività giudiziaria, l'articolo 15 della legge 132/2025 riserva al magistrato interpretazione e applicazione della legge, valutazione di fatti e prove e adozione dei provvedimenti. Il Ministero della giustizia disciplina gli impieghi organizzativi e amministrativi previsti dalla disposizione.

L'articolo 46 del decreto definisce i contenuti della formazione del personale della giustizia e richiede di differenziarli secondo funzioni e contesti d'uso. Il collegamento è diretto: le competenze necessarie per interrogare un sistema non coincidono con quelle necessarie per valutarne il risultato nel procedimento.

Opere, addestramento e condotte illecite

L'articolo 50 dell'AI Act distingue gli obblighi secondo chi produce o utilizza il sistema. Per i sistemi destinati a interagire direttamente con persone fisiche, il paragrafo 1 richiede al fornitore di assicurare che la persona sia informata dell'interazione con un sistema di IA, salvo che ciò sia evidente dal contesto: è il caso da esaminare per un chatbot. Il paragrafo 2 richiede ai fornitori la marcatura in formato leggibile meccanicamente e la rilevabilità dei contenuti sintetici, con le eccezioni previste, fra cui l'assistenza all'editing standard e l'assenza di modifiche sostanziali ai dati iniziali.

Il paragrafo 4 riguarda invece il deployer: richiede di rendere nota la natura artificiale dei deepfake e dei testi pubblicati per informare il pubblico su questioni d'interesse pubblico. Per questi testi, l'obbligo non si applica quando vi siano revisione umana o controllo editoriale e una persona fisica o giuridica assuma la responsabilità editoriale della pubblicazione. Questa eccezione non si estende indistintamente ai deepfake. Gli obblighi dell'articolo 50 seguono la decorrenza generale del 2 agosto 2026 prevista dall'articolo 113. Per i fornitori dei sistemi immessi sul mercato prima di tale data, l'articolo 111, paragrafo 4, fissa al 2 dicembre 2026 l'adeguamento alla marcatura dell'articolo 50, paragrafo 2.

L'articolo 25 della legge 132/2025 modifica la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore. La tutela riguarda le opere dell'ingegno umano anche quando create con l'ausilio dell'IA, purché costituiscano il risultato del lavoro intellettuale dell'autore. La presenza di uno strumento generativo non risolve, da sola, la questione del contributo umano all'opera.

Lo stesso articolo introduce l'articolo 70-septies nella legge sul diritto d'autore. Riproduzioni ed estrazioni per l'estrazione di testo e dati attraverso sistemi e modelli di IA sono consentite nei limiti degli articoli 70-ter e 70-quater, su opere o materiali ai quali si abbia legittimo accesso. La disponibilità di un contenuto in rete non elimina quindi la necessità di verificare le condizioni del suo utilizzo.

Per i modelli di IA per finalità generali, l'articolo 53, paragrafo 1, lettere c) e d), dell'AI Act richiede ai fornitori una politica di rispetto del diritto d'autore e una sintesi pubblica sufficientemente dettagliata dei contenuti usati nell'addestramento. L'articolo 111, paragrafo 3, fissa al 2 agosto 2027 l'adeguamento agli obblighi per i fornitori dei modelli immessi sul mercato prima del 2 agosto 2025.

L'articolo 26, comma 3, della legge 132/2025 inserisce nell'articolo 171 della legge sul diritto d'autore la condotta di riproduzione o estrazione in violazione di quelle disposizioni, anche attraverso IA. Per chi prepara dati di addestramento, conviene conservare la provenienza dei materiali e gli elementi che giustificano l'utilizzo: è una misura documentale consigliata per ricostruire la scelta.

Il decreto 179/2026 interviene su un oggetto diverso. L'articolo 52 include dati, algoritmi e metodi matematici di addestramento nelle informazioni aziendali tutelate dall'articolo 98 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, codice della proprietà industriale, quando ricorrono le condizioni del comma 1, lettere a), b) e c): segretezza, valore economico in quanto informazioni segrete e misure ragionevolmente adeguate per mantenerle tali. Non attribuisce automaticamente questa tutela a ogni elemento tecnico. L'articolo 53 mantiene le relative controversie presso le sezioni specializzate in materia di impresa.

Sul piano penale, l'articolo 26 della legge 132/2025 introduce l'articolo 612-quater del codice penale. La fattispecie richiede un danno ingiusto, la diffusione senza consenso di immagini, video o voci falsificati o alterati mediante IA e l'idoneità a ingannare sulla loro genuinità; prevede la reclusione da uno a cinque anni. La norma non rende penalmente illecita qualsiasi produzione sintetica. I presupposti della condotta restano determinanti.

Da quali verifiche partire

Per aziende, enti e studi professionali è consigliabile una ricognizione degli usi effettivi, compresi quelli incorporati nei servizi acquistati. Il formato dell'inventario è una scelta organizzativa; serve a collegare ciascun uso alle disposizioni applicabili e a individuare le informazioni mancanti.

  • Identificare il sistema e la sua funzione, i dati utilizzati, il fornitore e le persone che ne impiegano i risultati.
  • Verificare ruolo dell'organizzazione, classificazione del sistema e decorrenze applicabili, distinguendo obblighi vigenti e adempimenti collegati a successivi atti.
  • Ricostruire le decisioni che incidono sulle persone e controllare poteri, informazioni e possibilità d'intervento del decisore.
  • Esaminare gli effetti sull'organizzazione e sulla sicurezza del lavoro e collegare la formazione ai rischi specifici.
  • Rivedere informative, comunicazioni professionali e condizioni di utilizzo dei dati e dei contenuti.
  • Conservare gli elementi necessari a spiegare le decisioni e a riesaminare gli errori riscontrati.

Per chi sviluppa sistemi, gli articoli 26 e 28 del decreto istituiscono lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA e demandano ad atti congiunti di AgID e ACN accesso e funzionamento. La previsione offre un ambito di sperimentazione regolata; non sostituisce la verifica dei requisiti applicabili.

La prima decisione interna può essere circoscritta: assegnare la ricognizione, individuare i processi da esaminare per primi e stabilire quali informazioni richiedere ai fornitori. Su questa base si possono aggiornare procedure e formazione, con responsabilità attribuite a persone che abbiano i poteri necessari per esercitarle.

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