Obbligo di nomina da valutare
La valutazione considera attività e trattamenti ai sensi dell'art. 37, paragrafo 1, del Reg. (UE) 2016/679.
Il servizio di DPO esterno affianca l'organizzazione nella gestione dei dati personali e nelle verifiche sui trattamenti.
Antonio Silvestro Amodeo, DPO certificato, cura il servizio per Fortibyte dalla sede di Crotone. L'offerta si rivolge alle piccole imprese e alle organizzazioni della Calabria e di tutta Italia.
La valutazione considera attività e trattamenti ai sensi dell'art. 37, paragrafo 1, del Reg. (UE) 2016/679.
Un confronto tra i trattamenti e i documenti disponibili individua le informazioni mancanti su dati, finalità e destinatari.
Prima dell'avvio, un parere sui flussi di dati indica le criticità da affrontare.
Per le richieste degli interessati e le possibili violazioni dei dati, i referenti ricevono un parere sulle azioni da valutare.
Una relazione riporta i trattamenti esaminati, le carenze e le questioni da sottoporre al titolare.
Ogni verifica è associata ai referenti da coinvolgere e ai documenti da esaminare.
I pareri su nuovi trattamenti e valutazioni d'impatto espongono motivazioni e condizioni da considerare.
Nei rapporti figurano le evidenze raccolte, le carenze da correggere e gli esiti del successivo controllo delle azioni.
Con la relazione periodica, il titolare dispone del resoconto delle attività e delle questioni aperte su cui decidere.
Lo stesso rigore della forensics applicato alla consulenza: ogni fase lascia una traccia.
Le dimensioni ridotte non escludono l'obbligo di nomina. Ai sensi dell'art. 37, paragrafo 1, del GDPR, l'obbligo ricorre quando le attività principali comportano monitoraggio regolare e sistematico su larga scala oppure trattamenti su larga scala di categorie particolari di dati personali o di dati relativi a condanne penali e reati.
Sì: l'art. 37, paragrafo 6, del Reg. (UE) 2016/679 permette di affidare i compiti del DPO mediante un contratto di servizi. Attività, interlocutori e modalità di accesso alle informazioni sono definiti prima dell'incarico.
Gli obblighi di responsabilizzazione dell'art. 24 del Reg. (UE) 2016/679 restano al titolare. Pareri e verifiche documentano le azioni che l'organizzazione deve valutare.
Per una valutazione di sicurezza, un incarico forense, un presidio continuativo o una certificazione. Rispondo io, direttamente.