La direzione risponde della sicurezza
Con il D.Lgs. 138/2024 gli organi di vertice approvano le misure, ne sovrintendono l'attuazione e rispondono delle violazioni: serve qualcuno che porti loro le decisioni da prendere.
Una funzione CISO esterna che affianca Direzione, IT e funzioni operative, proporzionata alla maturità e al profilo di rischio dell'organizzazione.
Con il D.Lgs. 138/2024 gli organi di vertice approvano le misure, ne sovrintendono l'attuazione e rispondono delle violazioni: serve qualcuno che porti loro le decisioni da prendere.
La struttura non ha, o non può ancora avere, un responsabile della sicurezza a tempo pieno con le competenze necessarie.
NIS 2, Legge 90/2024, GDPR e certificazioni chiedono ruoli e canali che devono restare coerenti fra loro.
Accessi da remoto, utenze dei fornitori, servizi gestiti: la sicurezza passa dai contratti e dalle verifiche sui fornitori, oltre che dalla tecnologia.
Mandato, governance, ruoli e reporting alla Direzione.
Registro dei rischi, priorità e piano di trattamento.
Policy, conformità e preparazione alle verifiche.
Sicurezza di fornitori, incidenti e continuità operativa.
Awareness, indicatori e miglioramento continuo.
Lo stesso rigore della forensics applicato alla consulenza: ogni fase lascia una traccia.
No. La nomina di un referente o di un CISO esterno è utile, ma non trasferisce la responsabilità che l'articolo 23 del D.Lgs. 138/2024 attribuisce agli organi di amministrazione e direttivi.
Sulla maturità dell'organizzazione e sul suo profilo di rischio. Il mandato iniziale fissa ruoli, reporting e priorità; il registro dei rischi dice dove concentrare il lavoro.
Decisioni, responsabilità ed evidenze verificabili: ruoli scritti, registro dei rischi, politiche approvate e un cruscotto che la direzione legge.
Per una valutazione di sicurezza, un incarico forense, un presidio continuativo o una certificazione. Rispondo io, direttamente.