Articoli · Sicurezza sul lavoro

Fumi di saldatura e nuovi limiti UE: le verifiche da avviare in azienda

La direttiva (UE) 2026/2450 precisa il perimetro dei fumi di saldatura e introduce nuovi limiti di esposizione. Per la direzione, il lavoro parte dai processi e dalle misure adottate; obblighi vigenti e scadenze del recepimento richiedono verifiche distinte.

Antonio Silvestro Amodeo · 2 novembre 2026 · Il post su LinkedIn

Illustrazione: postazione di saldatura schermata in un'officina, con aspirazione localizzata vicino al pezzo e un addetto con maschera, guanti e indumenti coprenti.

Le sostanze generate durante una lavorazione possono sfuggire a una valutazione costruita soltanto sulle schede di sicurezza dei prodotti acquistati. La saldatura richiede di esaminare anche ciò che il processo produce e le condizioni nelle quali i lavoratori possono esservi esposti. La direttiva (UE) 2026/2450 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2026, pubblicata il 30 ottobre 2026, interviene su questo problema: aggiunge una voce sui fumi di saldatura alla disciplina europea degli agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione e introduce nuovi valori limite. Per chi dirige un'azienda o un ente, la lettura utile collega ciascuna modifica alle lavorazioni effettive, ai controlli disponibili e agli interventi da programmare.

Quali fumi rientrano nella nuova voce

Il nuovo punto 9 dell'allegato I della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguarda i lavori con esposizione a fumi di saldatura contenenti sostanze o miscele classificabili nelle categorie 1A o 1B per cancerogenicità, mutagenicità o tossicità per la riproduzione, secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

Il criterio è la presenza di sostanze o miscele che possiedono quelle caratteristiche di pericolo; non occorre che il fumo, nel suo complesso, abbia già una classificazione armonizzata. Il considerando 7 richiama, fra i possibili componenti, composti di cromo (VI), composti di nichel, cadmio e suoi composti inorganici. La presenza di ciascuno va accertata rispetto alla lavorazione, senza attribuire la stessa composizione a ogni saldatura.

La nuova voce non stabilisce un valore limite unico per i fumi. La nota associata rinvia ai valori dei singoli agenti riportati nell'allegato III quando questi siano liberati dal processo. Ne consegue che un rapporto relativo alle sole polveri totali non dimostra, da solo, il rispetto del limite di uno specifico componente: il parametro misurato deve corrispondere a quello richiesto.

Per impostare la verifica conviene quindi ricostruire materiali, processo e condizioni di lavoro, poi stabilire quali sostanze ricercare. Ordinare una misurazione generica prima di questo passaggio può lasciare senza risposta proprio la domanda sull'esposizione rilevante.

I valori da leggere insieme al metodo di misura

L'allegato distingue agenti, periodi di riferimento e, per il cobalto, frazioni del particolato. I principali valori a regime, riferiti a otto ore salvo diversa indicazione, sono:

  • Cobalto e composti inorganici: 0,01 mg/m³ per la frazione inalabile e 0,0025 mg/m³ per quella respirabile, entrambi misurati come cobalto.
  • Miscele di idrocarburi policiclici aromatici comprese nell'ambito della direttiva: 0,00007 mg/m³, misurati come benzo[a]pirene.
  • Isoprene: 8,5 mg/m³, equivalenti a 3 ppm.
  • 1,4-diossano: 7,3 mg/m³, equivalenti a 2 ppm; per le esposizioni di breve durata, 73 mg/m³, equivalenti a 20 ppm.

Queste voci hanno ambiti propri: non sono un elenco di sostanze necessariamente presenti nei fumi di saldatura. Per il cobalto, un risultato privo dell'indicazione della frazione campionata non permette il confronto con il limite pertinente. Per le miscele di idrocarburi policiclici aromatici, il riferimento al benzo[a]pirene va conservato nella richiesta al laboratorio e nella lettura del risultato.

Le annotazioni completano i numeri. Il cobalto reca quella relativa alla sensibilizzazione cutanea e respiratoria; le miscele indicate e l'1,4-diossano hanno l'annotazione "pelle". Per l'1,4-diossano è previsto anche un valore limite biologico, da considerare con il medico competente nel quadro delle disposizioni nazionali applicabili.

Il rispetto di un valore limite non autorizza a dichiarare assente ogni rischio. Per gli agenti mutageni e la maggior parte dei cancerogeni, il considerando 4 richiama espressamente il rischio residuo. Il risultato delle misurazioni serve quindi a verificare le condizioni di esposizione e a orientare la prevenzione, senza sostituirla.

Recepimento e periodi transitori hanno funzioni diverse

La direttiva entrerà in vigore il 19 novembre 2026. Il termine assegnato agli Stati membri per il recepimento è il 20 novembre 2028. Questa data riguarda l'adozione delle disposizioni nazionali e non va presentata come una scadenza indistinta per tutte le imprese.

L'allegato prevede inoltre regimi transitori. Per cobalto e composti inorganici ammette, fino al 20 novembre 2032, 0,02 mg/m³ per la frazione inalabile e 0,0042 mg/m³ per quella respirabile. Per le miscele di idrocarburi policiclici aromatici indica 0,00014 mg/m³, misurati come benzo[a]pirene, fino al 20 novembre 2033, soltanto per i settori espressamente elencati.

Fra questi figurano determinate attività metallurgiche, le cokerie, la produzione di carbonio e grafite e la saldatura di binari ferroviari. Quest'ultima indicazione non estende il periodo transitorio a qualsiasi attività di saldatura: l'appartenenza al settore previsto deve essere verificata.

È opportuno che lo scadenzario aziendale mantenga distinti il termine di recepimento, le disposizioni italiane che lo attueranno e il regime pertinente alla singola esposizione. I periodi transitori offrono tempo per adeguare le condizioni tecniche; non sospendono gli obblighi di prevenzione già applicabili.

La prevenzione comincia dalle misure tecniche

In Italia il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, già modificato dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 135, contiene obblighi per gli agenti che rientrano nel titolo IX, capo II. La nuova voce europea sui fumi va quindi letta insieme a questa disciplina, senza attribuirle l'origine di ogni obbligo aziendale.

L'articolo 235 prevede la sostituzione, quando tecnicamente possibile, e, se questa non è possibile, il ricorso a un sistema chiuso ove tecnicamente possibile. Quando neppure il sistema chiuso sia tecnicamente possibile, l'esposizione agli agenti cancerogeni e mutageni e alle sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia deve essere ridotta al livello più basso tecnicamente possibile. Per le sostanze tossiche per la riproduzione con soglia, se non è tecnicamente possibile l'impiego o la produzione in un sistema chiuso, occorre ridurre al minimo il rischio.

L'articolo 237 richiede di evitare l'emissione; quando ciò non sia tecnicamente possibile, prevede l'aspirazione localizzata il più vicino possibile al punto di emissione e comunque un adeguato sistema di ventilazione generale. La verifica dovrebbe pertanto considerare il funzionamento dell'aspirazione nelle condizioni effettive di lavoro, compresi il posizionamento e la manutenzione.

La direttiva del 2026 precisa il ricorso ai dispositivi di protezione individuale come ultima misura, dopo quelle tecniche e organizzative, quando l'esposizione non possa essere evitata o sufficientemente ridotta. Richiede scelta corretta, adattamento individuale e manutenzione. Prevede anche, per chi li indossa, pause periodiche in un'area senza rischio di contaminazione da questi agenti; durata e frequenza dipendono dalla valutazione dei rischi. Non stabilisce una pausa uguale per ogni lavorazione.

Che cosa chiedere ai responsabili aziendali

Per preparare le decisioni, la direzione può incaricare il servizio di prevenzione e protezione, con il coinvolgimento del medico competente per gli aspetti di sua competenza, di verificare la corrispondenza fra valutazione documentata e attività svolte. È una proposta organizzativa: non aggiunge un adempimento alla direttiva.

Il primo risultato utile è un quadro delle lavorazioni interessate, delle sostanze individuate e delle informazioni ancora mancanti. Conviene includere chi lavora nelle vicinanze e le attività discontinue, se possono comportare esposizione: la sola qualifica di saldatore non descrive tutte le persone o le circostanze da esaminare. Le misurazioni già disponibili andrebbero riesaminate rispetto ad agente, frazione, durata dell'esposizione e condizioni del campionamento, così da distinguere i dati utilizzabili dalle indagini da integrare.

Su questa base si possono ordinare gli interventi per necessità e tempi tecnici: modifica del processo, aspirazione, organizzazione del lavoro, protezione individuale e sorveglianza sanitaria secondo il caso. La sorveglianza sanitaria va collegata al rischio emerso dalla valutazione, secondo l'articolo 242 del decreto legislativo n. 81/2008; non discende automaticamente dalla denominazione della mansione. Per ciascuna scelta conviene indicare chi la realizza, entro quando e con quale verifica del risultato.

Il riesame può chiudersi quando la direzione dispone di elementi sufficienti per decidere gli interventi e le risorse. Se restano sconosciute la composizione dei fumi o le condizioni di esposizione, occorre prima acquisire quei dati e mantenere aperta la relativa verifica.

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